ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio n. 96 e n. 97 con i quali è stato sciolto il Senato delle Repubblica e la Camera dei Deputati col primo e sono stati indette, per domenica 25 settembre 2022, le Elezioni Politiche col secondo.
SCARICA IL MANIFESTO di Convocazione dei Comizi Elettorali (pubblicato in data 11 Agosto 2022)
Fac-Simile Scheda di Voto CAMERA
Fac-Simile Scheda di Voto SENATO
MANIFESTI DEI CANDIDATI PER LA REGIONE TOSCANA
(Attivo da domenica 25 Settembre)
MANIFESTI DEI PROCLAMATI ELETTI PER I COLLEGI DELLA REGIONE TOSCANA
RILASCIO DELLA TESSERA ELETTORALE
In previsione delle Elezioni per il Rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (Politiche) previste per il giorno 25 Settembre 2022, si invitano gli elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere al più presto, ove necessario, il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste negli stessi giorni delle votazioni.
Si rammenta agli elettori che se la tessera elettorale non risulta più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, l’Ufficio Elettorale procede al rinnovo della predetta tessera esclusivamente su domanda degli interessati (art.4, comma 5, del D.P.R n.299/2000), previa esibizione della vecchia tessera completata.
L’Ufficio Elettorale è normalmente aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Il rilascio della nuova tessera non ha costi, avviene immediatamente, previa restituzione della vecchia tessera elettorale (ove in possesso) e di un documento di identità valido.
Per eventuali informazioni: Tel. 0564 927215 email: a.miraglia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
APERTURA STRAORDINARIA UFFICIO ELETTORALE PER RILASCIO DUPLICATI E CONSEGNA TESSERE ELETTORALI
Si avvisano gli utenti che l’Ufficio sarà aperto, oltre i normali orari sopra indicati, anche nei seguenti giorni:
23 Settembre dalla 15,00 alle 18,00
24 Settembre dalle 9,00 alle 18,00
25 Settembre dalle 7,00 alle 23,00
N.B. il rilascio delle tessere elettorali sarà effettuato presso lo sportello di Anagrafe nella stanza n. 66
RESIDENTI ALL’ESTERO – Per le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, i cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), la comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli art. 1, comma 3 e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione delle Elezioni Politiche (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 31 luglio 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
L’opzione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di volo per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro e non oltre il 24 agosto p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in particolare:
- temporaneamente residenti all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della citata legge n. 459/01 (forze dell’ordine, forze armate e dipendenti di ruolo dello Stato, tutti in servizio all’estero);
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda 1a data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene messo a disposizione l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello (in formato PDF editabile e reperibile sul sito del Ministero) con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
A tal proposito si rende disponibile un Fac-Simile del modello in formato PDF da poter utilizzare per inviare la domanda di voto.
Modulo temporanei (Fac-Simile)
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E IL SENATO DELLA REPUBBLICA AL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI REGIONE O CORTE D’APPELLO
Pubblicazione 1 – Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nelle Circoscrizioni/Regioni del territorio nazionale – ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Pubblicazione 2 – Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nelle ripartizioni della Circoscrizione Estero – ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ELETTORALE PER RILASCIO CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE:
- GIOVEDI’ 18 AGOSTO 14,00-18,00
- VENERDI’ 19 AGOSTO 14,00-18,00
- SABATO 20 AGOSTO 9,00-18,00
- DOMENICA 21 AGOSTO 8,00-20,00
- LUNEDI’ 22 AGOSTO 14,00-20,00
PROPAGANDA ELETTORALE
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA
In vista dello svolgimento delle consultazioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 Settembre 2022, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
Si ricorda che il termine ultimo per far pervenire al Comune la domanda, da parte dei Gruppi Politici rappresentati in Parlamento, di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale è fissata per il giorno 25 Agosto 2022 (il termine si intende ordinatorio, qualora non sia stato effettuato il sorteggio circa l’ordine di ammissione delle liste presentate). La suddetta domanda può essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta
L’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 23 agosto e giovedì 25 agosto 2022, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n.212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.
Le Giunte devono poi provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle liste / candidature.
Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare correttamente gli spazi, le Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d’ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rimunerazione delle liste ammesse), oltre che alla Prefettura, anche ai sindaci dei comuni stessi.
2) Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022, ai sensi dell’art. 6 della legge n.212/1956, sono vietati:
– il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
– ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
– ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Da venerdì 26 agosto 2022, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. l6 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
4) Installazione di strutture fisse (c.d. gazebo)
L’utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull’occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.
Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all’interno che all’esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; tuttavia, si esprime l’avviso, come già rappresentato con precedenti circolari, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.
5) Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma l, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
6) Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.
7) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
L’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.
8) Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 10 settembre 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
9) Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 24 a lunedì 26 settembre 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n.212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
10) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori.
Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.
VOTO A DOMICILIO PER GRAVE INFERMITA’
In previsione dello svolgimento delle elezioni politiche previste per il 25 settembre 2022, si comunica che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ENTRO lunedì 5 settembre 2022.
Tale ultimo termine, tuttavia, in una ottica di garanzia del diritto di voto, costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio e non perentorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.
Alla domanda di ammissione al voto domiciliare, deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonché un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (11 Agosto 2022) che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.
FAC-SIMILE Certificato Funzionario Medico
ASL – Aperture straordinarie per rilascio certificati
NOMINA SCRUTATORI DI SEGGIO
CONVOCAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO IL 1 SETTEMBRE 2022 ORE 9,00 – MANIFESTO
Le persone iscritte all’Albo degli Scrutatori di Seggio interessate a ricoprire l’incarico nei giorni previsti per le votazioni del 25 Settembre 2022 possono dare la propria disponibilità comunicandolo al Responsabile dell’Ufficio Elettorale al seguente indirizzo mail:
a.miraglia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
oppure via WhatsApp al numero 377 1661376 indicando il proprio nominativo.
PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 – NORME ANTI-COVID PER L’ESERCIZIO E LA RACCOLTA DEL VOTO
Circolare Prefettura di Grosseto n. 0052615 del 06/09/2022
ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19
Gli elettori residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, sottoposti a trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19, che non possono lasciare l’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto per la consultazione elettorale del 25 Settembre 2022 nella predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il 20 settembre 2022, una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo ed un recapito telefonico, nonché l’indirizzo e-mail.
Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 11 settembre 2022, che attesti, in capo all’elettore, l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19.