Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Castiglione della Pescaia con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2013 è in vigore dal 1 Aprile 2013;
Con delibera n. 110 del 29.12.2022 è stato riapprovato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno per recepire le modifiche apportate dal d.l. 34/2020 – coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020.
L’ultimo adeguamento tariffario è stato disposto con Deliberazione della Giunta municipale n. 356 del 9.12.2022.
L’imposta è istituita al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

REGOLAMENTO Imposta di Soggiorno

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024

dlc_00009_04-03-2024_ APPROVAZIONE REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO_2023 (in vigore fino al 31 -12-2023 )

Modello per la domanda di iscrizione portale STAYTOUR

Modulo per la Delega all’accesso al portale STAY TOUR

 

COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ IMPOSTA DI SOGGIORNO

Rimangono invariati gli altri obblighi di dichiarazione e versamento, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale sull’imposta e gli altri adempimenti nazionali e regionali. Riassunti nella sezione dedicata

I gestori delle strutture ricettive devono altresì presentare, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 GENNAIO di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale (MODELLO 21) generato dal programma Stay Tour.

L’indirizzo da usare per l’invio della documentazione (compilata e firmata) e per richiedere informazioni e chiarimenti è:  impostasoggiorno@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

 

TARIFFE GIORNALIERE Imposta di Soggiorno IN VIGORE DAL 1° gennaio 2024

StruttureTariffa giornaliera
Alberghi
1 stella€ 1.20
2 stelle€ 1,40
3 stelle€ 2.00
4 stelle€ 2.40
5 stelle€ 5,00
RTA – CAV – Residence – Case per Ferie – Residenze d’epoca € 2,00
Affittacamere – BB - Foresterie€ 2,00
Villaggi Turistici – Ostelli per la gioventù – Strutture - extra
alberghiere per ospitalità collettiva
€ 0,20
Ostelli della gioventù gestiti in forma imprenditoriale con fini di lucro€ 1,40
Campeggi – Aree di sosta – Parchi vacanze € 1,00
Agriturismi € 1,40
Affitti uso turistico – Strutture ricettive extra-alberghiere con
le caratteristiche della civile abitazione
€ 1,00

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SCADENZE VERSAMENTO Imposta di Soggiorno

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di Imposta con le seguenti scadenze:
A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023:

  • Entro il 10 di luglio per le riscossioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno;
  • Entro il 10 ottobre per le riscossioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre
  • Entro il 10 di novembre per le riscossioni relative al mese di ottobre.

Rimangono invariati gli obblighi di dichiarazione e versamento mensile, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale sull’imposta e gli altri adempimenti richiesti da altri Enti pubblici elencati nella sezione:

MODALITÀ DI PAGAMENTO Imposta di Soggiorno

I versamenti dovranno avvenire tramite il sistema PagoPA (in via residuale, ove non attuabile tale modalità,

  •  A mezzo bancomat presso il servizio Tributi – secondo piano della sede municipale Strada Prov.le del Padule 3 Km 19 , Castiglione della Pescaia;
  • Con pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate).

MODALITÀ DI DICHIARAZIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2023

I gestori delle strutture ricettive devono inoltrare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, con modalità telematica, entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la Dichiarazione Annuale cumulativa e riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell’anno precedente.

I gestori delle strutture ricettive devono comunicare, entro il 10 Luglio ( periodo aprile – maggio- giugno), 10 settembre (per il periodo luglio – agosto) e 10 novembre (per il periodo settembre e ottobre), la dichiarazione (MODULO DICHIARAZIONE PRESENZE) riportante il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo di riferimento di applicazione dell’imposta e il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti.
Tra gli esenti, nell’apposito spazio, dovranno essere registrati anche i soggetti ed i relativi pernottamenti eccedenti i 14 gg imponibili. Per ogni pernottamento classificato come esente, dovrà essere compilata la relativa MODULO ESENZIONE 2023

La dichiarazione presenze dovrà essere inviata a mezzo di procedura telematica utilizzando l’apposita funzione prevista sul portale Stay-tour utilizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia per la gestione dell’imposta di soggiorno. La comunicazione su supporto cartaceo ha carattere eccezionale deve essere appositamente autorizzata dal funzionario responsabile. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili.

I gestori delle strutture ricettive devono altresì presentare, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 GENNAIO di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale (MODELLO 21) generato dal programma Stay Tour secondo la normativa vigente. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l’imposta di soggiorno dichiarata per l’anno precedente è pari a zero. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviando tramite posta raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.catiglione.pescaia@legalmail.it purchè sottoscritto in forma autografa o digitale.

CHI PAGA L’IMPOSTA?

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di quattordici pernottamenti nella stessa struttura ricettiva.

CHI E’ ESENTE?

a. gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Castiglione della Pescaia;

b. i minori entro il sedicesimo anno di età;

c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

d. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell’evento provvederà a definire l’elenco degli operatori e dei soggetti interessati;

e. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;

f. i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso il comune di Castiglione della Pescaia; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata del datore di lavoro o del lavoratore.

g. Il portatore di handicap non autosufficiente compreso un accompagnatore.

h. Strutture ricettive ed appartamenti utilizzati per locazioni turistiche ubicate nei nuclei storici collinari di Buriano, Tirli e Vetulonia.

L’applicazione delle esenzioni di cui alle lettere d) e) f) g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell’esenzione.

SANZIONI

Per le violazioni correlate al VERSAMENTO DELL’IMPOSTA, alla DICHIARAZIONE ANNUALE, alla COMUNICAZIONE nonché per quelle previste ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000 si rinvia integralmente al regolamento dell’imposta di soggiorno.

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