Elezioni Amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021
SI RENDE NOTO
che, con decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto in data 6 agosto 2021, sono stati convocati, per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Castiglione della Pescaia. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco avrà luogo nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.
VISUALIZZA I RISULTATI DEFINITIVI
(il link è già attivo per le affluenze e dalle ore 15,00 del 4 ottobre 2021 per i risultati)
MANIFESTO DI PROCLAMAZIONE ELETTI
ATTENZIONE
In ottemperanza della Circolare Ministeriale 4/2021 sono state trasferite le sedi dei seggi n. 6 – 7 – 10 dalle Scuole Elementari – Loc. Paduline così come di seguito indicato:
- sez. n. 6 presso le Scuole Medie O. Orsini in Via Kennedy
- sez. n. 7 presso la Sala Consigliare “G. Lorenzoni” in Via Cesare Battisti
- sez. n. 10 presso l’Auditorium delle Scuole Medie O. Orsini in Via Kennedy
A tal fine l’elettore appartenente ad una delle sezioni sopra elencate, dovrà ritirare l’apposito “tagliandino” di aggiornamento della propria tessera elettorale presso gli uffici comunali addetti, negli orari di apertura al pubblico e nelle APERTURE STRAORDINARIE nei giorni di martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 presso il bancone dell’accoglienza all’ingresso del palazzo comunale. Si avvisa anche che agli elettori ultra 65-enni il tagliandino sarà consegnato a domicilio per mezzo dei messi comunali.
AGEVOLAZIONI ELETTORI A.I.R.E. (RESIDENTI ALL’ESTERO) PER VIAGGI A/R IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI
DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO DOVE POTRANNO SVOLGERSI LE RIUNIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
Scarica il Decreto in formato .pdf
Rettifica al Decreto n. 16 del 19-08-2021
CONVOCAZIONE COMMISSION ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 9 settembre 2021, alle ore 10:00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021
RILASCIO DELLA TESSERA ELETTORALE
In previsione delle elezioni del Sindaco del Consiglio comunale fissate per i giorni 03 e 04 ottobre 2021 si invitano gli elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere al più presto, ove necessario, il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste negli stessi giorni delle votazioni.
Si rammenta agli elettori che se la tessera elettorale non risulta più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, l’Ufficio Elettorale procede al rinnovo della predetta tessera esclusivamente su domanda degli interessati (art.4, comma 5, del D.P.R n.299/2000), previa esibizione della vecchia tessera completata.
L’Ufficio Elettorale è normalmente aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Il rilascio della nuova tessera non ha costi, avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.
Per eventuali informazioni: Tel. 0564 927215 email: a.miraglia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
PRESENTAZIONE DELLE CADIDATURE
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata presso il Palazzo Comunale – Ufficio del Segretario Generale Dott. Riccardo Masoni
- dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 3 settembre
- dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 4 settembre
Si ricorda che i termini sopraindicati rivestono carattere perentorio.
Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature
Modulistica:
Servizio di trasporto per gli elettori non deambulanti o portatori di handicap
In occasione delle consultazioni elettorali, a tutti gli elettori non deambulanti o portatori di handicap è garantito un servizio di trasporto con mezzo idoneo, al fine di raggiungere il seggio. Gli interessati, a partire dal sabato precedente il giorno delle votazioni, possono contattare il Magazzino Comunale al numero 0564 939046 per richiedere il servizio.
PROPAGANDA ELETTORALE
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA
MANIFESTO CANDIDATI A SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE
PROGRAMMI ELETTORALI
- PATTO CIVICO VIVA CASTIGLIONE – ALFREDO CESARIO SINDACO
- CASTIGLIONE FUTURA – ELENA NAPPI SINDACO
- L’ALTERNATIVA – IANETTA GIANNOTTI SINDACO
In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta
L’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013,n. 147 (legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, t.212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre 2021, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n.21211956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.
Le Giunte devono poi provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle liste / candidature.
Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare correttamente gli spazi, le Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d’ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rimunerazione delle liste ammesse), oltre che alla Prefettura, anche ai sindaci dei comuni stessi.
2) Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 3 settembre 2021, ai sensi dell’art. 6 della legge n.21211956, sono vietati:
– il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
– ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse Ie insegne delle sedi dei partiti;
– ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Da venerdì 3 settembre 2021, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130i 1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. l6 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
4) Installazione di strutture fisse (c.d. gazebo)
L’utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull’occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.
Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all’interno che all’esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; tuttavia, si esprime l’avviso, come già rappresentato con precedenti circolari, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.
5) Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma l, e 20 delta legge l0 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
6) Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.
7) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
L’art. l3 della legge 6luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a Ì5.000 abitanti.
Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515i2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 9612012, riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.
8) Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 18 settembre 2021, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
9) Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 21211956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 2 a lunedì 4 ottobre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n.21211956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
10) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori.
Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.
VOTO A DOMICILIO PER GRAVE INFERMITA’
In previsione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, si comunica che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ENTRO lunedì 13 settembre 2021
Tale ultimo termine, tuttavia, in una ottica di garanzia del diritto di voto, costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio e non perentorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.
Alla domanda di ammissione al voto domiciliare (che vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio) , deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonché un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.
FAC-SIMILE Certificato Funzionario Medico
ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19
Gli elettori residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, che non possono lasciare l’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto per la consultazione elettorale del 3 e 4 Ottobre 2021 nella predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il 28 settembre 2021, una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo ed un recapito telefonico, nonché l’indirizzo e-mail.
Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 19 settembre 2021, che attesti, in capo all’elettore, l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.